Con l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono stata introdotte nuove importanti detrazioni fiscali che riguardano le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
Ecobonus 110%: in attesa dei provvedimenti attuativi e della conversione in legge
In particolare, tra le altre cose, il Decreto Rilancio ha previsto un superbonus del 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, si parla di spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020, quindi, consapevoli che per l’attuazione della norma si attendono ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo, il miglior consiglio che possiamo dare a chi ha intenzione di intervenire su un edificio, è quello di attendere la conversione in legge del Decreto Legge, con il quale saranno magari modificate o dettagliate le norme sull’argomento Ecobonus 110%.
Ecobonus 110%: gli interventi che è possibile effettuare gratis
Nel frattempo, considerate le centinaia di domande che arrivano e che hanno come oggetto principale gli interventi che possono accedere alla detrazione fiscale, riportiamo di seguito quelli che ad oggi prevede l’art. 119 del Decreto Rilancio.
Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti – Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Ecobonus 110%: la cessione del credito e lo sconto in fattura
Quando si parla di “interventi che è possibile effettuare gratis” bisogna far riferimento alle 3 opzioni previste dalla norma. Gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono infatti queste possibilità:
- la possibilità di fruire della detrazione del 110% in 5 anni
- lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- il credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Nel primo caso, è chiaro che sarà necessario anticipare i soldi per gli interventi per recuperali in dichiarazione dei redditi in 5 anni. Nel successivi due casi siamo in attesa di avere un quadro completo da parte degli istituti di credito e altri intermediari finanziari, in modo da comprendere le modalità (soprattutto) di cessione del credito e se queste avranno un costo che renderanno gli interventi non più “gratis” come dichiarato.
Ecobonus 110%: cosa fare per accedere alla detrazione fiscale
Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), ribadiamo che la prima cosa da fare è valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili “imprevisti” che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.