Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la legge 120 dell’11 settembre 2020 è ufficialmente in vigore. Il tanto atteso Decreto Semplificazioni – con cui il legislatore al grido di “morte alla burocrazia” tenta un intervento a “gamba tesa” apportando significative modifiche alla previgente legislazione- è realtà; un intervento deciso, di quelli che non si registravano da tempo.
L’obiettivo principe -non del tutto scontato- è stato quello di ridurre il peso burocratico a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso interventi di semplificazione e accelerazione delle procedure.
La legge, tra le altre disposizioni, è intervenuta in modo significativo in materia di edilizia; le novità introdotte mirano ad assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi che permettano di migliorare le prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici.
Art. 10 e 10 bis L. 120/2020: Riforma del T.U.E.
Per il settore edilizio le modifiche al Testo Unico Edilizio sono essenzialmente contenute negli art. 10 e 10 bis della legge 120/2020.
Nel dettaglio al comma 1, lettera a – modifiche in materia di deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza – si stabilisce che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, fermo restando il rispetto delle distanze legittimamente preesistente, non è più necessario il rispetto dei vincoli sia della medesima sagoma che del medesimo sedime.
Si prevedono deroghe ai limiti di distanza tra i fabbricati (art. 2 bis, comma 1 -ter del TUE sostituito): la nuova formulazione oggi consente interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, con ampliamenti fuori sagoma o con il superamento dell’altezza dell’edificio demolito, il tutto nel rigoroso rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
Importanti novità si registrano in merito alle definizioni di “manutenzione straordinaria” e di “ristrutturazione edilizia” (comma 1, lettera b). Per la prima si restringe l’ambito di applicazione: non si ricomprendono in detta categoria gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino modifiche alle destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, tuttavia al contempo, vi si ricomprendono le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, purché realizzati per acquisire l’agibilità dell’edificio e l’accesso allo stesso; per la seconda si prevede l’ampliamento dell’ambito applicativo, stabilendo che, ferme le previsioni già vigenti, possono considerarsi ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti effettuati sugli immobili sottoposti a tutela o ubicati in zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968, a condizione che sia previsto anche il mantenimento di prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologie dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Appare opportuno segnalare anche gli interventi di modifica in materia di attività edilizia libera (comma 1, lettera c), i quali hanno ridisegnato una nuova e più ampia classificazione delle opere leggere destinate ad essere rimosse al cessare della temporanea attività.
Continuando, novità e modifiche anche per gli interventi subordinati a permesso di costruire: si ricomprendono, in detta categoria, esclusivamente gli interventi di ristrutturazione che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; modifiche sulla formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire (comma 1, lettera i), prevedendo il rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia.
In ultimo – comma 1, lettere da p-bis – particolare importanza è stata riservata alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche; nel nuovo testo si prevede che in dette zone sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
Il procedimento amministrativo: novità dopo il Decreto Semplificazioni
La materia edilizia non è stata, ovviamente, l’unica ad essere toccata dal Decreto Semplificazioni, il quale è intervento in modo sostanziale anche sulla materia del procedimento amministrativoattraverso l’introduzione di modifiche alla L. 241/1990, come quelle previste dall’art. 12; l’obiettivo da raggiungere attraverso semplificazioni procedimentali punta ad una ricognizione e allo “snellimento” dei procedimenti; le novità di maggior rilievo sono contenute nel Capo I del Titolo II ed in particolare gli artt. 12 e ss.
Prima di tutto si interviene sulle tempistiche stabilendo la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti; all’ art. 12 si dispone, infatti, che entro la fine del 2020 tutte le Amministrazioni dovranno rivedere i termini di conclusione dei procedimenti di loro competenza.
Le Amministrazioni dovranno utilizzare come modalità ordinaria di lavoro quella telematica e informatica, sia nei rapporti con le altre Amministrazioni che con i privati; in questo modo si darà la possibilità prendere visione degli atti e esercitare in via telematica tutti gli adempimenti necessari. Anche con riferimenti alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda sono state previste improntanti cambiamenti: in controtendenza rispetto a tutto il corpo normativo si ampliano i termini di conclusione del procedimento, i quali ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte del privato; inoltre si dispone che il provvedimento finale motivi l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal privato.
All’art. 13 del L. 120/2020 – accelerazione della conferenza dei servizi– si prevede la possibilità di ricorrere alla conferenza semplificata in tutti i casi di conferenza dei servizi decisori; l’introduzione del termine unico – 60 giorni per le determinazioni di competenza- per tutte le Amministrazioni; in ultimo la previsione di una conferenza simultanea accelerata da svolgersi in un’unica riunione in modalità telematica.
Sul versante degli oneri regolatori –all’art. 14 della L.120/2020- si è prevista la detraibilità degli stessi qualora non compensati da una riduzione di altri oneri di pari valore.
Il vero motore della semplificazione è tuttavia rappresentato dal nuovo art. 15 della L.120/2020, che intervenendo sulla precedente L. 114/2014 apporta significative misure di semplificazione: l’approvazione – entro il 30 settembre- ad opera del Consiglio dei Ministri dell’Agenda per la semplificazione per il triennio 2020-2023; la previsione di una modulistica unica su tutto il territorio nazionaleper la presentazione di Istanze, dichiarazioni e segnalazioni alle Pubbliche Amministrazioni regionali e agli Enti Locali.
Sono questi in sintesi le maggiori novità che si segnalano in materia edilizia e di procedimento amministrativo successive alla conversione in legge del c.d. Decreto Semplificazioni.